STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “PENTATONICA”
ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.
E’ costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo Settore), un’associazione di promozione sociale denominata “PENTATONICA” in sigla “A.P.S. PENTATONICA”
L’Associazione ha sede in Torino.
L’Associazione potrà istituire con delibera dell’Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.
Il trasferimento della sede associativa nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio direttivo della associazione.
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.
ART. 2 – FINALITÀ
L’Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall’art.118 della Costituzione, in conformità con l’art. 90 della legge 27 dicembre 2002 n.289, la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l’attività esercitata, una crescita civile e culturale, una coesione sociale, il miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l’autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione si prefigge in particolare di rappresentare un punto di riferimento e costituire una struttura di servizio a livello territoriale e nazionale, in special modo per quanto attiene la promozione e diffusione dell’arte, della cultura e dello spettacolo, con particolare attenzione alla musica, in ogni sua forma. A tal fine, svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all’articolo 4 del presente Statuto, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
ART. 3 – LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
L’Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:
• Attività culturali e altre attività di interesse generale;
• Attività complementari e attività secondarie e strumentali all’attività istituzionale di interesse generale;
• Attività di raccolta fondi
ART. 4 – ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente attività di interesse generale, secondo quanto previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
In particolare, esercita e organizza le seguenti attività:
• promozione e diffusione dell’arte, della cultura e dello spettacolo, soprattutto musicale, in ogni sua forma e con ogni mezzo legalmente consentito;
• promozione di iniziative culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo anche attraverso la pratica dell’espressione artistica e teatrale.
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
• formazione universitaria e post-universitaria;
• organizzazione e gestione di attività turistiche, naturalistiche e ambientali di interesse sociale, culturale o religioso;
• interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
• accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
• promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
• promozione e tutela dei diritti umani e dei diritti civili, sociali e politici, nonché promozione delle pari opportunità tra donne e uomini e delle iniziative di aiuto reciproco;
• riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata
Attività che potranno realizzarsi anche attraverso:
• la proposta, l’organizzazione e lo svolgimento diretto di corsi, stage, eventi ed attività culturali e ludico – ricreative, musicali, teatrali ed artistico espressive, quali veri momenti di aggregazione e promozione sociale sul territorio locale,
• la produzione e distribuzione di spettacoli, eventi e performance musicali e artistiche in generale.
• la promozione e il sostegno di gruppi strumentali e complessi vocali;
• seguire ed incoraggiare produzioni artistiche originali da divulgare sotto qualsiasi forma come l’home recording (registrazione, mixing e mastering in studio), l’organizzazione di concerti, realizzazione di video musicali e non, produzione discografica.
• la realizzazione e gestione di Centri d’Incontro per giovani e meno giovani, valorizzando i talenti di ciascuno e curando anche l’inserimento di soggetti diversamente abili ed in situazione di disagio,
• l’organizzazione, anche in collaborazione con altri Enti, Fondazioni, Istituzioni, Associazioni, di momenti di incontro, ritrovo e formazione, attività estive, gite naturalistiche e di educazione ambientale, campeggi e soggiorni, attività di animazione culturale, musicale e di teatro amatoriale, spettacoli, mostre e rassegne, saggi e conferenze di approfondimento della realtà attuale del territorio ma anche memoria delle tradizioni popolari locali,
• la promozione e organizzazione, anche in sinergia con l’Ente Comune e le Istituzioni del Territorio, di ogni iniziativa ritenuta utile e di servizio alle fasce più deboli e disagiate, nonché persone in difficoltà della Cittadinanza, anche eventualmente strutturando o gestendo direttamente, se necessario, servizi di doposcuola e assistenza scolastica, spazi di ritrovo e ludoteche, Comunità e Beni Comuni, compresa la somministrazione al loro interno di alimenti e bevande ai partecipanti e terzi,
• la partecipazione a manifestazioni ed eventi artistici organizzati da altre Associazioni, Entri Pubblici e Privati.
• la proposta, sviluppo e realizzazione di progetti e momenti educativi e di integrazione sociale nell’ambito intercomunale ed in tutto il territorio nazionale, finalizzati altresì a sensibilizzare i giovani, famiglie, anziani sulle problematiche sociali attuali,
• la pubblicazione di periodici e/o gestione di siti web o mezzi di informazione/comunicazione social, notiziari riguardanti l’Associazione ed il Territorio di riferimento.
Tali attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi, e la loro messa a disposizione ai propri Soci, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle Associazioni affiliate al medesimo Ente cui l’Associazione è affiliata e ai loro Soci, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
ART. 5 – ATTIVITÀ COMPLEMENTARI, SECONDARIE E STRUMENTALI ALL’ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti da definirsi con apposito Decreto e che saranno individuate dal Consiglio Direttivo.
In particolare, esercita attività commerciali marginali e strettamente funzionali a raggiungere gli scopi statutari e ogni altra attività connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, consentita agli Enti senza fini di lucro dalle disposizioni legislative vigenti, compresa la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico in occasione di particolari eventi o manifestazioni, per il periodo di svolgimento delle stesse, nei locali e/o negli spazi dove tali manifestazioni si svolgono, alle condizioni previste dall’art. 70 del decreto legislativo 117/2017.
L’individuazione delle ulteriori attività esercitabili è demandata al Consiglio direttivo dell’Associazione.
ART. 6 – ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art.7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L’attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
ART. 7 – GESTIONE DELLE ATTIVITÀ ORGANIZZATE
Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l’Associazione può collaborare con altri Enti del Terzo Settore e con Enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.
Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, ma anche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
ART. 8 – APPORTO DEI VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione, anche con i criteri di cui all’articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
L’Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Per la gestione delle attività organizzate l’Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dall’art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.
L’Associazione, allo scopo di condividere e meglio raggiungere le proprie finalità, può affiliarsi, convenzionarsi o collaborare con associazioni, federazioni o enti – nazionali o esteri – che perseguano le medesime finalità statutarie, armonizzando, se necessario, il proprio disciplinare e recependone, ove richiesto, le disposizioni regolamentari.
ART. 9 – ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO D’ESERCIZIO, SCRITTURE CONTABILI, BILANCIO SOCIALE
• l’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
• l’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto per cassa in presenza di entrate complessive comunque denominate inferiori ai 220.000 euro. In caso di ricavi superiori il bilancio di esercizio sarà costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, dalla relazione di missione, che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
• il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e s.m.i. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
• il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’Associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. È predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione e trasmetterlo a tutti i Soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno.
• nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.
ART. 10 – PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, nonché da tutte le altre risorse economiche di cui all’art. 11, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe o in ogni caso avente finalità di pubblica utilità o di utilità sociale, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito in ogni caso il preventivo parere dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo Settore di cui all’articolo 45, comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 11 – RISORSE ECONOMICHE
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali :
• dalle quote annuali di tesseramento dei soci;
• dai proventi della gestione del patrimonio;
• dal ricavato delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente statuto;
• della gestione di servizi, progetti, strutture pubbliche e private;
• dai contributi di soci e di altre persone fisiche;
• dai contributi di Enti Pubblici e privati;
• dalle convenzioni con Enti Pubblici;
• dalle erogazioni liberali;
• dai titoli di solidarietà;
• da attività commerciali marginali.
ART.12 – LIBRI SOCIALI
L’Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. In particolare, l’Associazione deve tenere i seguenti libri:
• libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
• libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
• nel caso sia istituito l’organo di controllo: il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
• il registro dei volontari di cui all’articolo 9 del presente statuto, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro è tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell’Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.
ART.13 – REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l’organo di controllo di cui all’articolo 24 del presente Statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
ART. 14 – SOCI : REQUISITI E MODALITÀ DI ADESIONE
L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci. Possono pertanto essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l’Associazione si prefigge.
Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, il quale eserciterà per suo conto, in assemblea, il diritto di voto. Il socio minorenne, comunque, solo al compimento della maggiore età acquisirà il diritto ad essere candidato ad una carica elettiva della Associazione, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti.
Per quanto riguarda l’adesione di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti, con le modalità previste dal regolamento specifico.
Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello al Collegio dei Probiviri ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea dei soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile. Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l’ammissione.
La validità della qualifica di socio, efficacemente conseguita all’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo, è subordinata al versamento della quota associativa ed al rilascio della tessera sociale.
Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento.
La quota sociale corrisposta dal Socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell’Associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Le modalità e le condizioni di Associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.
ART. 15 – DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno diritto :
a) a concorrere all’elaborazione del programma dell’Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l’adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
c) a frequentare i locali dell’Associazione
d) a partecipare alle assemblee;
e) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
f) ad approvare i bilanci;
g) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi;
h) a prendere visione dei libri sociali. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.
E’ garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo.
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all’Associazione, sono rappresentati in Assemblea dal loro Legale Rappresentante.
ART. 16 – DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
a) a sostenere le finalità dell’Associazione;
b) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall’Associazione;
d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell’Associazione e/o derivanti dall’attività svolta;
e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all’operato degli organi statutari dell’Associazione
ART. 17 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte. Ciascun socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
• richiamo scritto;
• inefficacia temporanea e sospensione dei diritti associativi per un periodo di tempo determinato non superiore ad un anno;
• inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione.
Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un riesame della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente. All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di riesame da parte del socio, al termine del periodo di 10 giorni di cui sopra, il provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà essere data comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in pendenza di ricorso. Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale versata.
Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente la decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
ART. 18 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sono Organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) l’Organo di Controllo (ricorrendo le circostanze di cui all’articolo 24 del presente Statuto);
e) il Collegio dei Probiviri (ove eletto).
ART. 19 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione. E’ il massimo organo rappresentativo dei soci dell’Associazione che la costituiscono.
In via ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione dei bilancio di esercizio.
La convocazione può avvenire successivamente al 30 aprile per cause di forza maggiore, ma sempre nei limiti previsti dalla legge.
E’ convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione, o per l’assunzione della delibera di fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
Quale Assemblea ordinaria: a) approva entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio di esercizio dell’esercizio sociale precedente, ai sensi dell’articolo 7 del presente Statuto;
b) approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
c) delibera sulle altre materie eventualmente all’ordine del giorno.
Quale Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
Sia in via ordinaria che straordinaria :
a) approva e modifica i regolamenti, compreso l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
b) nomina e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera eventualmente i compensi;
c) nomina e revoca, quando previsto, l’organo di controllo;
d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
f) delibera sui ricorsi dei Soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
a) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
b) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
c) delibera, inoltre, sulle materie per cui è stata convocata.
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea, validamente costituita.
Per l’Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto è richiesta la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, oltre che sulla fusione, scissione o trasformazione dell’Associazione, è richiesta sia la presenza sia il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci. I soci minori sono rappresentati in Assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale, che ha diritto esclusivamente all’elettorato attivo.
I rappresentanti degli associati che siano Enti del Terzo Settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l’articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile.
Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all’ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.
La convocazione è effettuata dal Presidente dell’Associazione, con libertà di mezzi, almeno quindici giorni prima della adunanza. Essa deve riportare l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.
ART. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove) eletti fra i soci, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea
I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente (salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione), durano in carica tre anni e comunque fino all’Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea Sociale non approva il bilancio d’esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del Codice Civile.
In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica, il Consiglio Direttivo provvede alle sostituzioni nominando i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo. Nell’impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. Il Presidente è tenuto a convocarlo entro 30 giorni dalla richiesta.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, a cura del Presidente e del Segretario, da trascriversi sul libro delle riunioni del Consiglio Direttivo, custodito a cura del medesimo presso la sede dell’Associazione.
ART. 21 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo, nella prima seduta dopo le elezioni, può eleggere tra i suoi membri:
a) il Presidente
b) il Vicepresidente con funzioni vicarie;
c) il Segretario
d) il Tesoriere;
e) i Responsabili delle eventuali commissioni di lavoro.
Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare un Direttore Artistico per le attività editoriali e distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività associative, o costituire eventuali commissioni di lavoro, indicando e nominando i relativi responsabili.
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione (che non siano ai sensi di quanto previsto dal presente statuto di competenza dell’assemblea), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.
I suoi compiti sono:
a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
b) dare esecuzione alle delibere assembleari;
c) formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;
d) predisporre gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all’approvazione della Assemblea;
e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;
g) individuare le attività diverse di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore e successive modificazioni e integrazioni esperibili dall’Associazione;
h) deliberare l’esclusione dei soci (oltre agli altri provvedimenti disciplinari) e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;
i) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
j) elaborare il bilancio di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno;
k) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;
l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse.
ART. 22 – PRESIDENTE
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, esercitando i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.
E’ eletto dall’Assemblea tra i Soci dell’Associazione e dura in carica per tre anni e comunque fino all’Assemblea Ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l’Assemblea sociale non approva il bilancio d’esercizio.
Ha i seguenti compiti e poteri:
a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
b) convocare l’Assemblea dei Soci;
c) sottoscrivere gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
d) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.
ART. 23 – SEGRETARIO E TESORIERE
Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell’Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il tesoriere, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell’Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all’Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l’approvazione – in Assemblea.
Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite alla stessa persona. In caso di impedimento temporaneo, di dimissione o di revoca, può essere sostituita dal Presidente.
ART. 24 – ORGANO DI CONTROLLO
Nei casi previsti dalla normativa vigente, l’Assemblea dei Soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile.
I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto. L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all’art.31 del Codice del Terzo Settore, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo.
ART. 25 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE
È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla elezione del Collegio dei Probiviri.
Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna della Associazione, composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, eletti dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto, da parte del Consiglio Direttivo, della richiesta di ammissione come socio dell’Associazione ai sensi dell’art. 5, sulle decisioni di espulsione dei Soci in conformità a quanto previsto dall’art. 8 e sulla regolare applicazione delle norme statutarie.
Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia (salvo ove diversamente previsto nel presente Statuto) entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.
Il ricorso al Collegio dei Probiviri costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.
ART. 26 – ISCRIZIONE NEL REGISTRO UNICO DEL TERZO SETTORE
L’Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio Legale Rappresentante o la Rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all’articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all’articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l’Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell’iscrizione.
ART. 27– NORMA DI RINVIO
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017,
ART. 28 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE E SCISSIONE DELL’ASSOCIAZIONE
L’Assemblea dei Soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell’Associazione ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice Civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l’approvazione delle modifiche statutarie.
ART. 29 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi del precedente art. 10. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non Soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere e deliberi anche la destinazione del patrimonio sociale ai sensi del precedente dell’art. 45, comma 1 del D.Lgs, n. 117/2017 e s.m.i. salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
ART. 30 – NORME TRANSITORIE
Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea. Le disposizioni in materia di durata degli incarichi si applicano ai mandati in corso alla data di approvazione delle modifiche statutarie (mandati vigenti) e producono effetti, rispettivamente, di prorogatio con pienezza di poteri per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini inferiori, e di decadenza immediata per i mandati la cui previgente disciplina dispone termini maggiori. Se nel corso dei mandati vigenti soggetti alla prorogatio una delle cariche viene a cessare per qualunque causa, il componente che subentra scade alla data di scadenza dell’organismo, così come sopra disposta. Resta inteso che, in parziale deroga rispetto a quanto precede, il Consiglio Direttivo è sin da subito autorizzato a deliberare modifiche al presente Statuto che dovessero essere richieste o comunque rendersi necessarie ai fini dell’approvazione da parte degli enti di vigilanza competenti.